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Novità sui corrispettivi Telematici

I soggetti passivi Iva con un volume d’affari su base annua superiore a 400 mila euro, che effettuano operazioni ai sensi dell’articolo 22, del D.P.R. n. 633/1972, riguardante il commercio al minuto e le attività assimilate, per il quale ad oggi viene rilasciato uno scontrino o una ricevuta fiscale, individuati dalla normativa quali “esercenti” dal prossimo primo luglio dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica. Dal primo gennaio 2020 l’obbligo verrà quindi esteso anche a coloro il cui volume di affari su base annua sia inferiore a 400 mila euro.

L’adozione delle procedure elettroniche di memorizzazione e trasmissione sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale del corrispettivo, tuttavia, il DM 7 dicembre 2016 ha previsto l’obbligo al Cliente di rilascio di un documento commerciale, che non avrà valore di certificazione del corrispettivo, ma che dovrà avere caratteristiche sostanzialmente equivalenti all’attuale scontrino fiscale e dovrà contenere:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- numero di partita IVA dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato


Il documento commerciale certificherà l’acquisto e se conterrà il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’acquirente, costituirà titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia e sarà idoneo ai fini dell’applicazione di deduzioni/detrazione dalle imposte sui redditi di acquisti e oneri.

E’ consentito non emettere il documento commerciale qualora per ciascuna operazione venga emessa (nel termine di 12 giorni) la fattura elettronica immediata, e contestualmente all’acquisto venga consegnata al cliente copia di cortesia della fattura elettronica. E’ consentito anche emettere una sola fattura elettronica differita, riepilogativa di più corrispettivi telematici relativi allo stesso mese, indicando nella fattura il numero di ciascun corrispettivo e la relativa data. In tal caso al cliente dovrà essere consegnato il documento commerciale per ciascuna operazione.

La trasmissione telematica dei corrispettivi dovrà essere effettuata direttamente dal registratore telematico, da un server telematico che raccolga i dati di massimo tre punti cassa di un unico punto vendita (procedura che dovrà essere certificata da un revisore contabile) o con altri strumenti approvati dall’amministrazione finanziaria e non potrà essere delegata a terzi soggetti, entro il termine di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di invio telematico non si applicano sanzioni in caso di invio dei corrispettivi telematici entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Per poter procedere all’invio telematico dei corrispettivi, i soggetti obbligati alla trasmissione dovranno accreditarsi telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate, accedendo al sito SDI e registrando i propri dati nella qualità di esercenti. Nel medesimo sito inoltre dovranno essere comunicati i dati relativi ai registratori telematici utilizzati e con la massima tempestività dovranno essere comunicate anche levariazioni relative al loro utilizzo (sostituzione e mancato funzionamento). Nel periodo di mancato funzionamento del registratore telematico si adotteranno le vecchie regole di annotazione dei corrispettivi sul registro cartaceo del mancato funzionamento già utilizzato per il mancato funzionamento del registratore fiscale.



 Il Commercialista
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